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Revenge porn: luci e ombre della legge contro le “porno vendette”.
Alfredo Maria Serra

Alfredo Maria Serra

Alfredo Maria Serra, nato in Italia, è un cittadino del mondo con anima mediterranea. È co-founder di Foresight Associati che ha nell'assistenza taylor made alle problematiche delle aziende il suo core business. La conoscenza ed il confronto con le persone sono la sua vera passione. Teatro e sport lo accompagnano da sempre, così come l'impegno civile. Ha portato avanti progetti nazionali ed internazionali a favore dei giovani. Oggi si dedica con assiduità allo studio dell'etica nelle relazioni ed alla responsabilità sociale d'impresa, temi fondamentali per uno sviluppo del bene comune dei popoli

In Italia il revenge porn è finalmente reato. Di forte impatto la legge. Si tenta di porre un freno ad un fenomeno dilagante, soprattutto tra i minori: basti pensare che 1 su 4 fa sexting, ovvero condivide immagini intime via chat o social con i propri compagni. Tutto ciò senza rendersi conto delle conseguenze.

I motivi: banali, di scherzo ‘innocente’, di ricatto o di vendetta, poco importa. Gli effetti, viceversa, sono devastanti, sia per la vittima che per la sua famiglia: silenzio, vergogna, isolamento, depressione, sino ad arrivare al suicidio, come per alcuni noti fatti di cronaca.

Le pene per bloccare il fenomeno del revenge porn

Pene severe, dunque, per chi realizza e/o diffonde illecitamente – ovvero senza il consenso della persona interessata – immagini o video di contenuto esplicitamente sessuale: sino a 6 anni di carcere e 15 mila euro di multa. La pena è aumentata se il responsabile è il coniuge o l’ex partner, se si utilizzano strumenti informatici o telematici, o se la vittima è persona debole psichicamente o fisicamente, oppure in stato di gravidanza.

Carcere e multa anche per coloro che si limitano esclusivamente alla diffusione delle immagini.

Le difficoltà dell’individuazione degli autori

Il primo atto per interrompere la catena del revenge porn è la denuncia, da cui partono le indagini della Polizia delle Comunicazioni che deve ricercare l’origine dell’upload dei file trasmessi dall’autore della diffusione e le eventuali ulteriori condivisioni su blog o social network.

Su tale aspetto, il pericolo è che potrebbero riproporsi le problematiche di individuazione dell’indirizzo IP che si sono registrate per l’accertamento dei reati di diffamazione on line. Infatti, la giurisprudenza ha affermato che non può aversi condanna senza risalire all’IP da cui è stato postata l’offesa, ma l’acquisizione di tale dato è divenuta faticosa, se non impossibile, nei casi in cui i contenuti diffamatori siano pubblicati sulle piattaforme social – Facebook o Instagram – di proprietà di società statunitensi. In tali casi, le autorità giudiziarie italiane potrebbero vedersi negare l’accesso, poiché tutelati dalla privacy e, soprattutto, dal fatto che la diffamazione non è punita, negli Stati Uniti, a livello federale. Pertanto, in mancanza di una condizione di reciprocità tra le due normative – statunitense e italiana – non vi è obbligo di rilasciare le informazioni.

Solo le applicazioni pratiche della nuova normativa ci diranno se, per il revenge porn, questi ostacoli verranno superati, garantendo effettiva tutela alle vittime di un reato di particolare odiosità.

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